{"id":19109,"date":"2021-03-23T09:57:20","date_gmt":"2021-03-23T08:57:20","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sportcinofili.it\/?p=19109"},"modified":"2021-03-23T09:57:30","modified_gmt":"2021-03-23T08:57:30","slug":"decreto-sostegni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/news\/decreto-sostegni\/","title":{"rendered":"DECRETO SOSTEGNI"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"253\" src=\"http:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-1024x253.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-17424\" srcset=\"https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-1024x253.jpg 1024w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-300x74.jpg 300w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-768x190.jpg 768w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-1536x380.jpg 1536w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-2048x506.jpg 2048w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-830x205.jpg 830w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-230x57.jpg 230w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-350x87.jpg 350w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/07\/FISCO-480x119.jpg 480w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>In arrivo nuovi contributi per i collaboratori sportivi: individuate tre fasce, gli aiuti andranno da 1.200 a 3.600 euro<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. \u201cSostegni\u201d approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene riconfermato il bonus ai collaboratori sportivi inquadrati nel regime dei compensi di cui all\u2019art.67 co.1 lett.m) T.U.I.R.<\/p>\n\n\n\n<p>Le modalit\u00e0 e i requisiti non si discostano dai provvedimenti precedentemente adottati, &nbsp;si evidenziano due&nbsp; importanti novit\u00e0 da segnalare:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>il bonus non \u00e8 legato ad alcuna mensilit\u00e0 e per ora, deve quindi considerarsi&nbsp;<em>una tantum<\/em>&nbsp;per l\u2019anno 2021;<\/li><li>l\u2019importo non \u00e8 fisso ma variabile e viene determinato in relazione all\u2019ammontare dei&nbsp;<strong>compensi percepiti nell\u2019anno 2019<\/strong>&nbsp;come segue:<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>a) 3.600 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono superiori a 10.000 euro<\/p>\n\n\n\n<p>b) 2.400 euro se gli importi percepiti nel 2019 sono compresi tra 4.000 e 10.000 euro;<\/p>\n\n\n\n<p>c) 1.200 euro se gli importi nel 2019 sono inferiori a 4.000 euro.<\/p>\n\n\n\n<p>Si tratta&nbsp; di un indennizzo proporzionato all\u2019ammontare dei compensi percepiti nell\u2019anno di imposta pre-covid, &nbsp;La disposizione \u2013 stando alla bozza dell\u2019articolato \u2013 non fa specifico riferimento a contratti in essere a una certa data ma precisa che&nbsp;<strong>tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 dicembre 2020 e non rinnovati&nbsp;<\/strong>si considerano cessati a causa dell\u2019emergenza epidemiologica e pertanto validi al fine di beneficiare del bonus 2021. Il nuovo decreto conferma dunque la linea gi\u00e0 adottata a partire dal D.L.137\/20 sul bonus di novembre, inserendo un intervento di interpretazione autentica onde evitare \u2013 come era successo in passato- che Sport e Salute escluda dal beneficio coloro che abbiano contratti scaduti e non rinnovati a una certa data.<\/p>\n\n\n\n<p>Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 rischia tuttavia di lasciare fuori quei&nbsp;<strong>contratti avviati per la prima volta nel 2020&nbsp;<\/strong>e pertanto non agganciati a compensi percepiti nell\u2019anno precedente, per quanto la disposizione poi faccia salvi anche i contratti scaduti a fine 2020 e non rinnovati. Si auspica sul punto un correttivo o un chiarimento perch\u00e9 non si comprende la<em>&nbsp;ratio<\/em>&nbsp;di un diverso trattamento tra chi abbia un rapporto in essere fin dal 2019 e chi abbia invece intrapreso la collaborazione solo a partire dal 2020. Del resto ricordiamo che il bonus di marzo introdotto dal Cura Italia richiedeva la preesistenza del rapporto di collaborazione al 23 febbraio 2020 e pertanto contemplava non solo i rapporti instaurati nel 2019 ma anche i contratti stipulati tra il 1\u00b0 gennaio e il 23 febbraio 2020.&nbsp;Il riferimento ai compensi percepiti nel 2019 era richiesto e utilizzato solo al fine di stabilire una priorit\u00e0 a favore di chi non aveva percepito importi superiori a 10.000 euro e&nbsp; limitatamente al bonus di marzo.<\/p>\n\n\n\n<p>Il bonus&nbsp; sar\u00e0&nbsp;<strong>erogato da Sport e Salute s.p.a.<\/strong>&nbsp;con le seguenti &nbsp;modalit\u00e0:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>i soggetti che hanno gi\u00e0 beneficiato<\/strong>&nbsp;del bonus per il 2020 (quindi una o pi\u00f9 indennit\u00e0 relativamente ai mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, novembre e dicembre 2020) riceveranno&nbsp;<strong>automaticamente<\/strong>&nbsp;senza necessit\u00e0 di presentare una nuova domanda l\u2019ammontare dell\u2019indennit\u00e0, rapportato al compenso percepito nel 2019, gi\u00e0 dichiarato all\u2019atto di presentazione della prima domanda e gi\u00e0 verificato da Sport e Salute con i dati risultanti all\u2019Agenzia delle Entrate;<\/p>\n\n\n\n<p>l\u2019erogazione anche se automatica presuppone e richiede la&nbsp;<strong>permanenza dei requisiti<\/strong>&nbsp;e quindi riteniamo che tali soggetti riceveranno una mail da Sport e Salute con richiesta di confermare il possesso dei requisiti con dichiarazione rilasciata ai sensi dell\u2019art.445\/2000 e pertanto con valore di autocertificazione.<\/p>\n\n\n\n<p>&nbsp;Si raccomanda intanto di verificare che la&nbsp;<strong>mail<\/strong>&nbsp;comunicata a Sport e Salute attraverso la piattaforma sia&nbsp;<strong>attiva e costantemente monitorata<\/strong>&nbsp;per non rischiare di perdere messaggi che spesso contengono termini ristretti entro i quali rispondere;<\/p>\n\n\n\n<p>I soggetti che non hanno beneficiato di una o pi\u00f9 delle precedenti indennit\u00e0, potranno presentare apposita&nbsp;<strong>domanda&nbsp;<\/strong>sulla piattaforma di Sport e Salute&nbsp;<strong>dal 1 aprile al 15 aprile 2021<\/strong>&nbsp;dichiarando con autocertificazione di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla norma: riteniamo che la procedura non dovrebbe discostarsi da quella gi\u00e0 adottata ma vi daremo comunque conto dei dettagli e dei contenuti che dipendono dalla nuova determinazione del bonus&nbsp;appena resi noti da Sport e Salute. Le domande come di consueto verranno istruite secondo l\u2019ordine di presentazione.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Requisiti Richiesti<\/strong>,&nbsp; il nuovo decreto come i precedenti riconosce il bonus in favore di:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione di cui all\u2019art.67 co.1 lett.m) presso il CONI, il CIP, le associazioni e societ\u00e0 sportive dilettantistiche regolarmente iscritte al Registro Coni;<\/li><li>che abbiano cessato, ridotto, sospeso la loro attivit\u00e0 in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da Covid-19;<\/li><li>che non siano percettori di altri redditi da lavoro (autonomo, subordinato ed assimilato, pensioni di ogni genere e assegni ad esse equiparati, escluso l\u2019assegno ordinario di invalidit\u00e0 e, secondo quanto chiarito da Sport e Salute in relazione alle precedenti indennit\u00e0, esclusa anche la pensione di reversibilit\u00e0 in quanto di natura assistenziale);<\/li><li>che non siano percettori del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza;<\/li><li>che non siano beneficiari delle prestazioni previste dal decreto Cura Italia (artt.19,20,21,22,27,28,29,30,38 e 44 D.L. 18\/20 e successive modifiche e integrazioni), come prorogate e integrate dalla successiva legislazione emergenziale e dal nuovo decreto sostegni: trattamenti di cassa integrazione; indennit\u00e0 erogate da INPS per professionisti e co.co.co. iscritti alla gestione separata, all\u2019Ago, alla gestione ex Enpals o ai lavoratori stagionali del turismo e stabilimenti balneari; indennit\u00e0 per reddito di ultima istanza.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Come per le versioni precedenti, il bonus erogato da Sport e Salute&nbsp;<strong>non concorre alla formazione del reddito<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Studio SARP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>In arrivo nuovi contributi per i collaboratori sportivi: individuate tre fasce, gli aiuti andranno da 1.200 a 3.600 euro Tra le misure adottate dal decreto legge c.d. \u201cSostegni\u201d approvato il 19 marzo scorso dal Consiglio dei Ministri e ora in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, viene riconfermato il bonus [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":17424,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"om_disable_all_campaigns":false,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"_uf_show_specific_survey":0,"_uf_disable_surveys":false,"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-19109","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19109","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19109"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19109\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19110,"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19109\/revisions\/19110"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/17424"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19109"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19109"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19109"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}