{"id":18445,"date":"2020-12-22T09:00:00","date_gmt":"2020-12-22T08:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sportcinofili.it\/?p=18445"},"modified":"2020-12-21T13:03:32","modified_gmt":"2020-12-21T12:03:32","slug":"rubrica-leggesport-obbligo-di-custodia-e-vigilanza-di-animali-avv-emanuela-fassino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/news\/rubrica-leggesport-obbligo-di-custodia-e-vigilanza-di-animali-avv-emanuela-fassino\/","title":{"rendered":"Rubrica Legge&#038;Sport: Obbligo di custodia e vigilanza di animali &#8211; Avv. Emanuela Fassino"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"226\" src=\"http:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17744\" srcset=\"https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600.png 600w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-300x113.png 300w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-230x87.png 230w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-350x132.png 350w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-480x181.png 480w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p><strong>Cos\u2019\u00e8 l\u2019obbligo di custodia e vigilanza?<\/strong><br>Il proprietario o il detentore di un animale, ha l\u2019obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili e le imprevedibili reazioni dello stesso. Diversamente, potr\u00e0 essere ritenuto responsabile per omessa custodia e vigilanza ed essere chiamato a rispondere di eventuali danni causati dall\u2019animale.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi sono i soggetti responsabili?<\/strong><br>La responsabilit\u00e0 per i danni cagionati da animali \u00e8 disciplinata dall\u2019art. 2052 c.c. che cos\u00ec recita: \u201cIl proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, \u00e8 responsabile dei danni cagionati dall&#8217;animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito\u201d.<br>E\u2019 pacifico che il proprietario dell\u2019animale sia da ritenersi responsabile per i danni da esso cagionati ma non \u00e8 altrettanto pacifico per le altre figure che possono avere, a diverso titolo, un  rapporto con l\u2019animale. Chi \u00e8 dunque il detentore e quali sono i presupposti per l&#8217;applicazione della norma? L\u2019interpretazione data dalla giurisprudenza non \u00e8 univoca e coesistono due diverse tesi:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>Tesi del rapporto di custodia: \u00e8 da ritenersi responsabile chiunque abbia il potere di controllo sull&#8217;animale &#8211; ad esempio il dog-sitter che si occupa del cane o l\u2019atleta che utilizza il cane di un amico per prendere parte a una competizione; a sostegno di questa tesi vi \u00e8 il dato testuale della seconda parte della norma, ove recita \u201c\u2026 che fosse sotto la sua custodia \u2026\u201d;<\/li><li>Tesi del rapporto d&#8217;uso: la responsabilit\u00e0 non deriva dalla custodia dell&#8217;animale ma dal l\u2019utilizzo che se ne fa &#8211; ad esempio chi utilizza il cane di un amico per la performance sportiva; non sarebbe invece responsabile il dog-sitter che lo custodisce senza &#8220;utilizzarlo&#8221; a qualche proposito; tesi avvalorata dalla prima parte della lettera dell&#8217;articolo che recita \u201c\u2026 chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso \u2026\u201d.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La recente giurisprudenza sembra pi\u00f9 orientata verso la seconda tesi ma non va esclusa la possibilit\u00e0 che, a fronte di un contenzioso, un Giudice decida di discostarsi dall\u2019orientamento maggioritario.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Chi pu\u00f2 essere considerato terzo danneggiato?<\/strong><br>La dottrina considera \u201cterzo\u201d chiunque venga danneggiato dal comportamento dell\u2019animale, ricomprendendo in tale definizione anche il detentore dello stesso. La giurisprudenza invece ritiene che non possa considerarsi terzo chi detenga l\u2019animale e pertanto, solamente un soggetto estraneo al rapporto con l&#8217;animale, potr\u00e0 essere risarcito per un danno da questo cagionato.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>La natura della responsabilit\u00e0<\/strong><br>Anche in questo caso dottrina e giurisprudenza non sono concordi e mentre alcuni autori definiscono questa come una responsabilit\u00e0 oggettiva dalla quale non si \u00e8 mai esentati, l\u2019altra parte ritiene che la norma in questione stabilisca una responsabilit\u00e0 per colpa e dunque sia possibile per proprietario o detentore andare esente da responsabilit\u00e0 qualora riesca a provare il caso fortuito. A tal proposito \u00e8 doveroso precisare che non rientra nel caso fortuito un fatto improvviso e imprevedibile dell&#8217;animale, un suo repentino mutamento di umore e tantomeno rileva il fatto che il<br>cane sia sempre stato mansueto e pacato. Infatti, l&#8217;imprevedibilit\u00e0 \u00e8 una caratteristica ontologica di tutti gli essere privi di raziocinio tra cui rientrano anche i nostri amici a 4 zampe. Si osserva inoltre che in un giudizio civile scaturito dalla causativa di un danno, sia onere dell&#8217;attore provare l&#8217;esistenza di un nesso di causa tra l&#8217;evento lesivo e la condotta dell&#8217;animale e viceversa, sia onere del convenuto provare che un fattore estraneo al suo controllo sia intervenuto a interrompere il nesso causale tra la condotta del cane e l\u2019evento lesivo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Conseguenze dell\u2019omissione<\/strong><br>\u201cChiunque lascia libero o non custodisce con le debite cautele un animale pericoloso da lui posseduto o ne affida la custodia a persona inesperta \u00e8 punito con la sanzione amministrativa da \u20ac 25 a \u20ac 258\u201d. Secondo quanto disposto dall\u2019art. 672 c.p., rubricato \u201cOmessa custodia e mal governo<br>di animali\u201d (reato depenalizzato nel 1981), lasciare il cane libero per le vie cittadine o nel parchetto \u201csotto casa\u201d (al di fuori delle apposite aree recintate), configura un illecito amministrativo per il quale un agente della polizia municipale pu\u00f2 comminare una sanzione amministrativa senza<br>ulteriori accertamenti giudiziali.<br>Se dalla mancata custodia poi, il cane arrecasse danni a cose, oltre all&#8217;illecito amministrativo si configurer\u00e0 un illecito civile il quale comporter\u00e0 per il proprietario o il detentore una responsabilit\u00e0 civile e un conseguente obbligo di risarcimento parametrato all&#8217;entit\u00e0 del danno<br>causato dall&#8217;animale. Infine, qualora dalla mancata custodia derivassero non solo un danno a cose ma delle lesioni personali a terzi (ad esempio il cane morde un passante o fa cadere un bambino e questo batte la<br>testa) le conseguenze sarebbero ben pi\u00f9 gravi in quanto si entrerebbe nell&#8217;area della violazione penalmente rilevante e dunque si risponder\u00e0 per il reato di lesioni personali colpose o nei casi pi\u00f9 gravi, qualora dovesse derivare la morte del terzo, si risponder\u00e0 per omicidio colposo.<br>Da ultimo, qualora venisse provata la volont\u00e0 del proprietario o del detentore di nuocere qualcuno a mezzo del cane, ossia se quest\u2019ultimo fosse stato lasciato incustodito appositamente, o addirittura aizzato nei confronti di un terzo, il proprietario o il detentore sar\u00e0 ritenuto responsabile per il delitto di lesioni personali (dolose) o omicidio (volontario).<\/p>\n\n\n\n<p>L&#8217;invito a tutti \u00e8 dunque quello di non mettere a rischio l&#8217;incolumit\u00e0 dei propri e degli altri cani e\/o delle persone per il mero piacere di lasciar correre libero il cane. Esistono aree dedicate a tal proposito e strumenti appositi per lasciargli lo spazio di muoversi liberamente senza incidere sul<br>suo benessere e quello degli altri!<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\">Avv. Emanuela Fassino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Cos\u2019\u00e8 l\u2019obbligo di custodia e vigilanza?Il proprietario o il detentore di un animale, ha l\u2019obbligo di adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili e le imprevedibili reazioni dello stesso. 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