{"id":18212,"date":"2020-10-30T14:15:33","date_gmt":"2020-10-30T13:15:33","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sportcinofili.it\/?p=18212"},"modified":"2020-10-30T14:16:18","modified_gmt":"2020-10-30T13:16:18","slug":"rubrica-leggesport-la-responsabilita-penale-dellatleta-avv-emanuela-fassino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sportcinofili.it\/index.php\/news\/rubrica-leggesport-la-responsabilita-penale-dellatleta-avv-emanuela-fassino\/","title":{"rendered":"Rubrica Legge&#038;Sport: La responsabilit\u00e0 penale dell&#8217;atleta &#8211; Avv. Emanuela Fassino"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"600\" height=\"226\" src=\"http:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-17744\" srcset=\"https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600.png 600w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-300x113.png 300w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-230x87.png 230w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-350x132.png 350w, https:\/\/www.sportcinofili.it\/wp-content\/uploads\/2020\/08\/avv600-480x181.png 480w\" sizes=\"(max-width: 600px) 100vw, 600px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>L\u2019attivit\u00e0 sportiva non \u00e8 una \u201czona franca\u201d dove tutto \u00e8 lecito pur di conquistare il podio! Durante la pratica di tale attivit\u00e0, in ragione della carica agonistica e della possibilit\u00e0 che si verifichi un contrasto tra atleti, \u00e8 ragionevole attendersi la realizzazione di illeciti in danno dei partecipanti. \u00c8 dunque necessario distinguere quando la Giustizia ritenga un atleta penalmente responsabile di un evento lesivo da lui provocato e quando invece consideri non punibile la lesione cagionata durante lo svolgimento di un\u2019attivit\u00e0 sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p>La giurisprudenza ha distinto l\u2019attivit\u00e0 sportiva in tre categorie: <\/p>\n\n\n\n<p>1. necessariamente violenta in cui il contatto fisico, anche cruento, \u00e8 alla base dell\u2019attivit\u00e0 stessa (es. il pugilato); <\/p>\n\n\n\n<p>2. a violenza eventuale ove il contatto fisico tra gli atleti \u00e8 possibile ma non necessario (es. il basket); <\/p>\n\n\n\n<p>3. a violenza non contemplata in cui il contatto fisico \u00e8 totalmente escluso (es. l\u2019atletica leggera).<br><\/p>\n\n\n\n<p>E\u2019 evidente che nella terza categoria non sussistono problemi di interpretazione della condotta tenuta dall\u2019atleta poich\u00e9 la violenza non \u00e8 mai consentita; diversamente, dubbi possono sorgere circa le altre due categorie. Per tale ragione, ogni sport ha un regolamento che disciplina l\u2019agire dell\u2019atleta attraverso regole di condotta volte a garantire non solo il regolare svolgimento dello sport medesimo ma anche a limitare eventuali danni provocati da contatti fisici tra atleti.<br><\/p>\n\n\n\n<p>Il nostro ordinamento giuridico prevende le cd. \u201cesimenti\u201d, ossia ipotesi di non punibilit\u00e0 che escludono la responsabilit\u00e0 penale. Tra le esimenti rientrano le cause di giustificazione, dette anche \u201cscriminanti\u201d. Queste sono desumibili dall\u2019intero ordinamento giuridico e la loro efficacia non \u00e8 limitata al diritto penale ma si estende al diritto civile e amministrativo. Le scriminanti sono tassativamente individuate dalla legge ed escludono l\u2019antigiuridicit\u00e0 di una condotta che, in loro assenza, sarebbe penalmente rilevante e sanzionabile. In pratica, un fatto generalmente vietato dall\u2019ordinamento dovr\u00e0 essere considerato lecito ed esente da pena qualora sussista una norma scriminante che lo autorizzi, lo consenta o lo imponga.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le scriminanti disciplinate nel codice penale, quella di cui all\u2019art. 50 c.p., rubricata \u201cConsenso dell\u2019avente diritto\u201d, trova applicazione anche in ambito sportivo.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le scriminanti disciplinate nel codice penale, quella di cui all\u2019art. 50 c.p., rubricata<br>\u201c<strong>Consenso dell\u2019avente diritto<\/strong>\u201d, trova applicazione anche in ambito sportivo.<br>Il consenso, per essere legittimamente espresso, deve possedere alcuni requisiti:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>essere attuale, libero e informato;<\/li><li>provenire dal titolare dell\u2019interesse tutelato;<\/li><li>riguardare un bene disponibile;<\/li><li>non oltrepassare la soglia dei diritti inviolabili dell\u2019uomo.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>La partecipazione a una competizione sportiva comporta l\u2019accettazione tacita e implicita, da parte dell\u2019atleta, dei rischi a essa connessi e, quindi, anche il consenso a condotte di violenza sportiva e a conseguenze lesive alla stessa riconducibili. Ma fino a che punto?<\/p>\n\n\n\n<p><br>Dottrina e giurisprudenza hanno identificato il concetto di \u201crischio consentito\u201d, ossia un\u2019area di non punibilit\u00e0 che si basa sul rischio accettabile dal partecipante medio e secondo la quale restano ricompresi nell\u2019illecito sportivo tutti quei comportamenti che, pur sostanziando infrazioni alle regole di svolgimento della disciplina sportiva, anche se pregiudizievoli per l\u2019integrit\u00e0 fisica di un avversario, non oltrepassano il limite del consenso prestato.<\/p>\n\n\n\n<p><br>In sintesi, non sussiste responsabilit\u00e0 per una condotta che, se pur oggettivamente pericolosa, rientri nei margini di rischio lecito e ammesso di una specifica disciplina sportiva. Solo il superamento di tali margini, che si verifica quando il fatto sia di tale intensit\u00e0 da poter prevedere un serio pericolo a carico dell\u2019avversario, il quale viene esposto ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante medio, comporta una responsabilit\u00e0 per dolo o colpa dell\u2019atleta agente.<\/p>\n\n\n\n<p><br>Per cui l\u2019accertamento del rischio consentito \u00e8 questione di fatto da risolvere in concreto in relazione al tipo di sport praticato.<br>Dunque, in tema di lesioni cagionate durante lo svolgimento di una manifestazione sportiva, non tutte le violazione del regolamento possono dar luogo a responsabilit\u00e0 penale dell\u2019atleta, bens\u00ec quelle sole scorrettezze che si pongano al di l\u00e0 del rischio consentito o che siano commesse per fini<br>personali.<\/p>\n\n\n\n<p>La Corte di Cassazione infatti esclude l\u2019applicazione della scriminante del rischio consentito (per cui il fatto sar\u00e0 penalmente perseguibile) quando:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\"><li>si superi il limite del fair play proprio ed intrinseco della disciplina sportiva praticata ossia quando si travalichi il dovere di lealt\u00e0 sportiva esponendo un altro partecipante ad un rischio superiore di quello consentito dalla disciplina stessa ed accettato dal partecipante medio;<\/li><li>il fatto lesivo si verifichi perch\u00e9 l\u2019atleta violi, volontariamente e coscientemente, le regole del gioco facendo divenire la competizione sportiva una mera occasione per offendere l\u2019integrit\u00e0 fisica dell\u2019avversario.<br><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>E\u2019 pacifico dunque che laddove la violenza in ambito sportivo, venga esercitata con dolo, cio\u00e8 con volont\u00e0 e coscienza da parte dell\u2019atleta, questi ne risponder\u00e0 come in qualsiasi altro ambito della vita quotidiana e non potr\u00e0 invocare una causa di giustificazione sportiva.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"has-text-align-right\"><br>Avv. Emanuela Fassino<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L\u2019attivit\u00e0 sportiva non \u00e8 una \u201czona franca\u201d dove tutto \u00e8 lecito pur di conquistare il podio! 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